Reddito di emergenza
Segnaliamo per vostra conoscenza l’uscita del REDDITO DI EMERGENZA sul sito dell’INPS.
CHE COSA È
una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali
REQUISITI
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.
I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Composizione nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 |
---|---|---|
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2* | 800 euro |
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni | 2.1** | 840 euro |
INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Il Reddito di emergenza non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto–legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto–legge.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
- i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).